Art. 1.

      1. Le case farmaceutiche hanno l'obbligo di stampare sulle confezioni dei medicinali che contengono sostanze pericolose per chi guida autoveicoli e motoveicoli un segnale di pericolo ben visibile e una scritta con caratteri di facile lettura in cui si indica che il medicinale può essere pericoloso per la guida di autoveicoli e di motoveicoli.